Si tratta, in sostanza, dell’opportunità di rinegoziare i propri debiti attraverso un piano di ristrutturazione.
Chi può accedere al piano del consumatore
La procedura, contemplata dalla legge numero 3 del 27 gennaio 2012, si rivolge esclusivamente alle persone fisiche che abbiano contratto debiti per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale, ovverosia ai consumatori.
Presupposti
Per accedere al piano del consumatore, in ogni caso, non basta la qualifica di consumatore ma sono necessari ulteriori presupposti.
Innanzitutto, il debito deve essere di ammontare tale da non permettere al consumatore di risanarlo con il proprio patrimonio. Il consumatore, insomma, deve trovarsi in stato di sovraindebitamento.
Il consumatore, inoltre, non deve essere soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle previste dal capo della legge numero 3/2012 che regola il piano e non deve aver fornito documentazione che non consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.
Il piano, infine, non deve essere già stato richiesto nei cinque anni precedenti e non vi deve essere stata risoluzione, revoca o cessazione dei suoi effetti.
Contenuto della proposta
La proposta di accordo ha contenuto aperto.
In ogni caso, nella proposta devono essere indicate eventuali limitazioni all’accesso al mercato del credito al consumo, all’utilizzo degli strumenti di pagamento elettronico e alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari.
Essa, inoltre, nei casi in cui i beni e i redditi del debitore non risultino idonei a garantire la fattibilità del piano, deve essere sottoscritta da uno o più terzi che ne assicurino l’attuabilità.
Il piano del consumatore, infine, può prevedere una moratoria, fino a un anno dall’omologazione, per il pagamento dei creditori che siano muniti di privilegio, pegno o ipoteca. Ciò a meno che sia prevista la liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione.
Deposito
La proposta di piano del consumatore va depositata presso il Tribunale del luogo di residenza del debitore. Contestualmente, o al massimo entro i successivi tre giorni, essa va presentata, ad opera dell’organismo di composizione della crisi, anche all’agente della riscossione e agli uffici fiscali competenti, corredata dell’indicazione della posizione fiscale del proponente e dei contenziosi eventualmente pendenti.
Insieme alla proposta, inoltre, va depositato l’elenco di tutti i creditori, nel quale devono essere indicate anche le somme dovute, i beni del debitore e gli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni.
A tale elenco si aggiungono le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, l’attestazione circa la fattibilità del piano e l’elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento del proponente e della sua famiglia, corredato dell’indicazione circa la composizione del nucleo familiare e del certificato dello stato di famiglia.
La relazione dell’organismo di composizione della crisi
Alla proposta di piano del consumatore deve essere infine allegata una relazione dell’organismo di composizione della crisi.
Procedimento di omologazione
Se la proposta di piano del consumatore soddisfa i requisiti previsti dalla legge numero 3/2012, il giudice che l’ha ricevuta, dopo aver verificato l’assenza di atti in frode ai creditori, fissa immediatamente l’udienza, con decreto, e dispone la comunicazione, almeno trenta giorni prima, della proposta ai creditori, ad opera dell’organismo di composizione della crisi.
Medio tempore, egli sospende gli eventuali procedimenti di esecuzione forzata, se ritiene che la loro prosecuzione potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano.
Solo dopo aver verificato la fattibilità del piano e la sua idoneità ad assicurare il pagamento dei crediti, il giudice procede all’omologazione.
Prima, tuttavia, provvede anche a verificare che il consumatore non abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere e che non abbia colposamente determinato il sovraindebitamento.
Nel caso, poi, in cui la convenienza del piano sia contestata dai creditori o da qualunque altro interessato, il giudice lo omologa comunque se ritiene che dalla sua esecuzione il credito possa essere soddisfatto in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria.
In ogni caso, l’omologazione deve intervenire entro sei mesi dalla presentazione della proposta.
L’assenza del voto dei creditori
Da quanto detto è evidente che il piano del consumatore assume un carattere che non potremmo definire negoziale: esso, infatti, per essere omologato non ha bisogno del consenso della maggioranza dei creditori.
Come visto, infatti, è sempre e comunque il giudice a decidere se il debitore proponente può essere ammesso alla procedura.
Tale aspetto costituisce un elemento di atipicità del piano del consumatore rispetto alle procedure concorsuali di cui alla legge fallimentare.
Gli effetti dell’omologazione
Quando il piano del consumatore è omologato, i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive né azioni cautelari e non possono acquistare diritti di prelazione sul patrimonio del debitore.
Tali effetti, tuttavia, vengono meno in caso di mancato pagamento dei crediti.
Il piano che è stato omologato, inoltre, è obbligatorio per i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la relativa necessaria pubblicità, mentre quelli con causa o titolo posteriori non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano.
Rimangono tuttavia impregiudicati i diritti dei creditori dei coobbligati, dei fideiussori del debitore e degli obbligati in via di regresso.
Fonte: Che cos’è il cd. “piano del consumatore”
(www.StudioCataldi.it)