Il regime del Margine nella compravendita di opere d’arte di Pierluigi Farina

Il c.d. “regime del margine” rientra tra i regimi speciali IVA applicabile su opzione dal soggetto passivo al verificarsi di determinate condizioni oggettive e soggettive.

Il “Regime speciale per i rivenditori di beni usati, di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione”, meglio noto come “Regime del margine” costituisce un regime speciale Iva facoltativo, disciplinato dagli artt. 36-40 del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, che recepisce fedelmente il contenuto della Direttiva CEE n. 1994/5.

Il regime trova ratio e scopo nella necessità di evitare fenomeni di “doppia o reiterata imposizione” in sede di cessione degli stessi “ad un soggetto passivo d’imposta per la successiva rivendita, con conseguente ulteriore imposizione ai fini I.V.A. in relazione al prezzo di vendita da questi praticato” (Cfr. Circolare Min. Finanze – Dip. Entrate 22 giugno 1995, n. 177). Infatti, per evitare che ciò si verifichi non viene assoggettato ad Iva il corrispettivo di cessione del bene rivenduto, ma solamente la differenza tra il prezzo di vendita e il prezzo di acquisto comprensivo di eventuale Imposta sul Valore Aggiunto: tale differenza costituisce il cosiddetto margine, da cui origina il nome del regime.

La situazione descritta può verificarsi, ad esempio, quando la Galleria d’Arte abbia acquistato un’opera da un “privato” ad un prezzo quindi che non comprende l’iva e con la conseguente impossibilità di esercitare il diritto alla detrazione della stessa.

In presenza delle condizioni sopra descritte, l’operatore professionale potrà avvalersi del Regime del Margine nella susseguente rivendita del bene, determinando l’imposta sul valore aggiunto sulla sola differenza tra il prezzo dovuto dal cessionario del bene e il costo di acquisto originario dell’opera (il margine appunto), anziché rispetto all’intero valore di cessione.

Poiché trattasi di regime speciale Iva e non di agevolazione, la relativa normativa prescrive la compresenza di una triade di requisiti oggettivi, soggettivi e territoriali specifici, il cui rispetto è condizione inderogabile (conditio sine qua non) di accesso al regime

Requisiti oggettivi. L’art. 36 del D.L. 41/1995 e la tabella ad esso allegata limitano l’applicazione del regime del margine alle operazioni di compravendita aventi ad oggetto le seguenti tipologie di beni:

• mobili usati, che siano suscettibili di reimpiego;

• oggetti d’arte, quali: pitture, disegni, incisioni, stampe, litografie, fotografie, statue, arazzi, etc.;

• oggetti da collezione, quali: francobolli, marche da bollo, marche postali, esemplari per collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, etc.;

• oggetti di antiquariato, ossia: beni diversi dagli oggetti d’arte e collezione aventi più di cento anni.

Sotto il profilo soggettivo, il medesimo art. 36 individua come categoria di operatori economici che devono applicare il “regime del margine” i soggetti passivi Iva che:

• esercitano abitualmente l’attività di commercio (all’ingrosso, al dettaglio o in forma ambulante, od anche in più di una modalità per volta) dei beni indicati precedentemente;

• svolgano altra attività, ma effettuino occasionalmente cessioni di beni rientranti nel regime.

In entrambi i casi, ai sensi del comma 1, la condizione discriminante per l’applicazione del regime è che l’acquisto dei beni da parte del rivenditore sia avvenuto senza applicazione dell’Iva presso “soggetti privati”, con la conseguenza che egli non abbia sopportato la rivalsa Iva del cedente e, dunque, non possa esercitare la relativa detrazione secondo le regole ordinarie in materia di imposta sul valore aggiunto.

Dal punto di vista del requisito territoriale, affinché il regime del margine sia applicabile, è necessario che i beni oggetti di rivendita siano stati acquistati in Italia o in un paese dell’Unione Europea. Restano escluse le importazioni di beni da paesi al di fuori dell’Ue, poiché in tali casi l’Iva viene pagata in dogana, con conseguente preclusione del regime in questione.

Dopo aver delineato meglio i requisiti applicativi del regime del margine, occorre fornire un breve cenno delle differenti modalità di calcolo.

Il cardine del regime in esame è costituito dalla base imponibile del tributo Iva che è rappresentata, come anticipato, dal c.d. margine, ossia la differenza tra il prezzo di vendita ed il prezzo di acquisto del bene oggetto di rivendita, ivi comprese, ai sensi dell’art. 36, comma 1, le spese di riparazione e le spese accessorie.

Il metodo ordinario o analitico è ritenuto il metodo di applicazione generale ed è applicabile dai soggetti che effettuano abitualmente il commercio di beni mobili usati, di oggetti d’arte, di antiquariato e da collezione, i quali possono optare indifferentemente per uno dei tre metodi consentiti, mentre è obbligatorio per coloro che effettuano solo occasionalmente la vendita di tali beni.

Ciascuna operazione di vendita è trattata separatamente dalle altre e, per ogni cessione effettuata, viene determinata la singola base imponibile come margine lordo positivo o negativo, derivante dalla differenza tra prezzo di rivendita e il prezzo di acquisto del bene (al lordo dell’eventuale Iva addebitata al rivenditore), aumentato delle spese di riparazione e accessorie (al lordo dell’Iva). Dall’eventuale margine lordo positivo andrà, successivamente, scorporata l’Iva dovuta in base all’operazione effettuata.

Il metodo forfettario, a norma del comma 5 dell’art. 36, è riservato a specifiche tipologie di beni i cui prezzi di vendite non sono di immediata e semplice rilevabilità e a determinate categorie di soggetti. Soggetti interessati Il metodo in esame può essere applicato, solamente, da coloro che esercitano il commercio al dettaglio in forma ambulante, indipendentemente dalla tipologia di beni venduti, nonché per le cessioni di oggetti d’arte privi di prezzo di acquisto o con prezzo d’acquisto irrilevante o indeterminabile, francobolli da collezione e collezioni di francobolli, libri di antiquariato, prodotti editoriali di antiquariato e non, pezzi e parti di ricambio di automezzi o di apparecchiature elettromeccaniche.

Le annotazioni relative alle cessioni devono essere compiute entro il primo giorno non festivo successivo a quello in cui tali operazioni sono state effettuate; diversamente, le annotazioni relative agli acquisti dei beni devono essere eseguite entro quindici giorni dall’acquisto stesso e comunque non oltre la data di registrazione della corrispondente cessione. Modalità di calcolo Il margine lordo viene, in questo caso, calcolato applicando una percentuale fissa (forfettaria), stabilita per legge e diversificata per tipologia di beni, al prezzo di rivendita del bene.

La percentuale di cessione è considerata comprensiva di tutti i costi afferenti il bene e, dunque, anche di eventuali spese di riparazione ed accessorie:

60% • Oggetti d’arte privi di prezzo di acquisto o con prezzo d’acquisto irrilevante o indeterminabile

50% • Prodotti editoriali di antiquariato, venduti in sede fissa • Francobolli e collezioni di francobolli • Pezzi e parti di ricambio di automezzi e di apparecchiature elettromeccaniche • Beni venduti in forma ambulante (esclusi prodotti editoriali)

25% • Prodotti editoriali di antiquariato, venduti da ambulanti • Prodotti editoriali, non di antiquariato Dal margine così determinato, andrà scorporata l’Iva applicando l’aliquota relativa al bene oggetto di rivendita.

Il terzo ed ultimo metodo, c.d. globale è quello tipicamente usato dai rivenditori professionali di beni usati. Ai sensi del comma 6 dell’art. 36, il metodo globale è applicabile solo dai soggetti che effettuano abitualmente il commercio dei seguenti beni: veicoli; monete ed altri oggetti da collezione; materiali tessili, abiti, biancheria e altri prodotti di abbigliamento, compresi accessori; beni, anche se di generi diversi, acquistati per masse come compendio unitario e con prezzo indistinto; altri beni con prezzo di acquisto inferiore a 516,46 euro.

A differenza del metodo analitico, il margine lordo non è determinato in riferimento ad ogni singola operazione, bensì come differenza tra l’ammontare totale delle cessioni e l’ammontare totale degli acquisti (comprensivi di eventuale Iva), aumentati delle spese di riparazione e accessorie (al lordo dell’Iva), complessivamente effettuati nel mese o trimestre di riferimento. L’eventuale margine negativo andrà riportato in diminuzione del margine globale relativo al periodo successivo.

L’Agenzia delle Entrate in data 18 giugno 2019 ha fornito ulteriori restrizioni in merito all’applicazione del regime del margine per la compravendita di opere d’arte.

Con il principio di diritto n.19 l’Agenzia ha negato l’utilizzo del regime in esame qualora la causa della mancata detrazione in sede di acquisto sia da imputare alla mancata vigenza della normativa IVA.

Pertanto, nel caso in cui l’acquisto dell’opera da parte della Galleria d’Arte sia avvenuta in un periodo anteriore all’anno 1972, tale operazione è considerata fuori campo di applicazione dell’imposta per la mancanza della Direttiva IVA e quindi la successiva cessione non potrà beneficiare del Regime del Margine.

Questo principio conferma la volontà dell’Amministrazione Finanziaria di definire in maniera sempre più puntuale e precisa la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per avvalersi del regime derogatorio.

Si consiglia pertanto di prestare attenzione nella compravendita di oggetti d’arte affidandosi a professionisti qualificati, per non correre il rischio di sanzioni durante i successivi controlli da parte degli organi accertatori.

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