Crypto-Art e NFT. Il regime fiscale.

Le principali piattaforme di vendita di NFT continuano a registrare incassi record. Sono frutto di speculazione o addirittura di riciclaggio di denaro? Intanto, però, artisti che fino a qualche mese fa guadagnavano ben poco dalla vendita delle proprie opere digitali, ora riescono a vivere della propria arte.

Affrontiamo questo argomento precisando subito che la Crypto-Art non è un movimento artistico, ma un sistema legato alla cryptovaluta (moneta digitale creata tramite un sistema di codici) e alla tecnologia Blockchain.

Gli NFT, acronimo di Non – Fungible Token, sono particolari token (frazione di una criptovaluta, per semplificare: una moneta elettronica ) associati a un contenuto digitale che garantiscono i caratteri di unicità e autenticità.

Al contrario di monete, azioni o crypto valute, non sono tra loro intercambiabili.

Gli NFT vengono conservati sulla blockchian (registro digitale, letteralmente catena di blocchi, una sorta di libro mastro elettronico, le cui voci sono raccolte in “blocchi”, associati in ordine cronologico, la cui sicurezza e la cui integrità sono garantite dalla crittografia e, benché la sua dimensione sia determinata a crescere nel tempo, è immutabile) e si possono associare a qualsiasi ambito tra cui musica, moda, tweet, memorabilia sportivi o dipinti antichi.

Di recente Quaentin Tarantino ha messo all’asta come NFT sette scene inedite del suo film più famoso, pulp fiction.

Uno dei principali fattori di successo degli NFT è appunto certificare il bene garantendo il compratore che si trova di fronte a un file digitale unico, anche se gli NFT continueranno a circolare liberamente in rete anche dopo l’acquisto dal momento che l’investitore non puo’ disporre della proprietà intellettuale. Questo permette all’artista di replicare la medesima opera su un supporto differente negli spazi fisici di gallerie e fiere vendendola autonomamente dall’NFT.

La parola d’ordine per chi entra in questo settore è dis-intermediazione; si crea un rapporto diretto tra il compratore e l’opera finale.

La conseguenza delle citate transazioni è quella di rendere le immagini presenti in rete solamente delle copie mentre quella che contengono la firma dell’artista sono le uniche originali.

Per poter operare in autonomia sulle piattaforme dove gli NFT vengono generalmente venduti in Ethereum e’ necessario stipulare un contratto (smart contract) con chi fornisce un portafoglio virtuale (wallet).

Per accedere ai token viene fornito un codice alfanumerico non più sostituibile .

Chi lo dovesse smarrire perderebbe interamente il proprio investimento.

Il marketplace, ovvero le piattaforme digitali, rappresentano il luogo degli scambi dove si possono acquistare o vendere gli NFT con una formula simile a quella delle aste a tempo.

La più popolare è OpenSea. Molto ambita dagli artisti e SuperRare.

Prima di procedere l’analisi delle implicazioni fiscali, si rammentare quanto indicato dalla stessa Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n.110 del 10 aprile 2020, vale a dire come allo stato attuale “non esiste una chiara e univoca legislazione in materia di token, che ne permetta una corretta qualificazione e definizione anche ai fini fiscali”.

In assenza di una disciplina organica che definisca in maniera puntuale i Non Fungible Token all’interno della normativa fiscale, non rimane che fare affidamento nei pochi pronunciamenti di prassi attualmente disponibili.

In particolare, sulla base di quanto contenuto nella Risposta n.14 del 28 settembre 2018, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito come l’operazione che concorre alla formazione del reddito risulta essere quella di erogazione del servizio e/o cessione del bene rappresentato dal gettone digitale.

Ai fini fiscali quindi rileva la corretta qualificazione dell’operazione.

Pertanto, laddove il cedente operi in ambito professionale, la vendita parteciperà fiscalmente alla formazione del reddito imponibile sulla base delle regole ordinarie previste per i redditi di lavoro autonomo o di impresa.

Nel caso invece il soggetto cedente svolga tale operazione in maniera occasionale, si genererà in capo al venditore un reddito di natura occasionale di cui all’articolo 67 del Testo Unico delle Imposte sui Redditi.

Infine, nel caso in cui la cessione avvenga da parte di un “collezionista privato”, ossia un soggetto animato da uno spirito culturale, colui che acquista opere d’arte per incrementare la propria collezione e godere della bellezza della sua collezione, gli eventuali incassi con differenziali positivi resterebbero fuori dalla tassazione non avendo “finalità speculativa”.

Per quanto concerne le implicazioni ai fini dell’IVA (imposta sul valore aggiunto), l’Agenzia delle Entrate ha chiarito come i token siano da assimilare ai voucher, vale a dire strumenti che consentono al detentore di beneficiare dei beni e/o servizi incorporati nello strumento.

In particolare, sempre secondo l’Agenzia delle Entrate, l’impiego degli NFT rappresenta solamente una mera movimentazione finanziaria, con la conseguenza che l’operazione si considera rilevante ai fini fiscali unicamente nel momento in cui si perfeziona l’acquisto dell’opera d’arte che il token incorpora.

L’operazione rilevante ai fini IVA, quindi, potrebbe essere inquadrabile in una cessione dell’opera dell’arte, con l’assoggettamento alle ordinarie regole di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto (iva ordinaria al 22% mentre agevolata al 10% se ne ricorrono i requisiti).

Tuttavia, ai fini della possibilità di applicazione dell’iva agevolata, sarà necessario altresì rispettare i requisiti chiariti dalla stessa Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 303 del settembre 2020 vale a dire come l’opera sia interamente realizzata dall’artista e disponibile in tiratura limitata.

Il diritto di seguito percepito dall’artista non sarebbe invece soggetto ad IVA in relazione a quanto stabilito dalla Corte di giustizia UE con la sentenza 19 dicembre 2018, C-51/18.

In conclusione, tenuto conto della rilevanza e dei relativi impatti economici, sociali e quantitativi degli NFT nel mercato dell’arte sarebbe quindi auspicabile da parte del legislatore un intervento normativo che definisca con chiarezza e precisione la disciplina fiscale applicabile, riducendo al minimo gli spazi di incertezza attualmente presenti.

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