Reati contro il patrimonio culturale, in vigore la nuova stretta

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2022 la legge n. 22 del 9 marzo 2022, recante disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale.

Il provvedimento interviene in riforma delle disposizioni penali a tutela del patrimonio culturale, introducendo, nel Codice penale, un apposito titolo dedicato ai “Delitti contro il patrimonio culturale”, che si compone di 7 articoli.

La riforma, sul solco tracciato dalla Convenzione di Nicosia, introduce nuove fattispecie di reato e nuove aggravanti per i casi in cui l’oggetto dei reati comuni siano i beni culturali, oltre all’inasprimento delle pene edittali attualmente vigenti.

La stretta riguarda, tra gli altri, i reati di furto, ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio, l’importazione o esportazione illecita, la distruzione, dispersione, deterioramento, la contraffazione di opere d’arte, tutte fattispecie aventi ad oggetto i beni culturali o paesaggistici, per le quali sono previste pene particolarmente severe.

La legge entra in vigore oggi, 23 marzo 2022.

LEGGE 9 marzo 2022, n. 22
Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale.
(22G00030)
(GU n.68 del 22-3-2022)
Vigente al: 23-3-2022
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:


Art. 1
Modifiche al codice penale

  • Al codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) all’articolo 240-bis, primo comma, le parole: « e 517-quater »
    sono sostituite dalle seguenti: «, 517-quater, 518-quater,
    518-quinquies, 518-sexies e 518-septies »;
    b) dopo il titolo VIII del libro secondo e’ inserito il seguente:
    «TITOLO VIII-bis
    DEI DELITTI CONTRO
    IL PATRIMONIO CULTURALE
    Art. 518-bis (Furto di beni culturali). – Chiunque si impossessa di
    un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al
    fine di trarne profitto, per se’ o per altri, o si impossessa di beni
    culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo
    o nei fondali marini, e’ punito con la reclusione da due a sei anni e
    con la multa da euro 927 a euro 1.500.
    La pena e’ della reclusione da quattro a dieci anni e della multa
    da euro 927 a euro 2.000 se il reato e’ aggravato da una o piu’ delle
    circostanze previste nel primo comma dell’articolo 625 o se il furto
    di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel
    sottosuolo o nei fondali marini, e’ commesso da chi abbia ottenuto la
    concessione di ricerca prevista dalla legge.
    Art. 518-ter (Appropriazione indebita di beni culturali). –
    Chiunque, per procurare a se’ o ad altri un ingiusto profitto, si
    appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi
    titolo, il possesso e’ punito con la reclusione da uno a quattro anni
    e con la multa da euro 516 a euro 1.500.
    Se il fatto e’ commesso su cose possedute a titolo di deposito
    necessario, la pena e’ aumentata.
    Art. 518-quater (Ricettazione di beni culturali). – Fuori dei casi
    di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a se’ o ad altri un
    profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da
    un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare,
    ricevere od occultare, e’ punito con la reclusione da quattro a dieci
    anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.000.
    La pena e’ aumentata quando il fatto riguarda beni culturali
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    provenienti dai delitti di rapina aggravata ai sensi dell’articolo
    628, terzo comma, e di estorsione aggravata ai sensi dell’articolo
    629, secondo comma.
    Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando
    l’autore del delitto da cui i beni culturali provengono non e’
    imputabile o non e’ punibile ovvero quando manca una condizione di
    procedibilita’ riferita a tale delitto.
    Art. 518-quinquies (Impiego di beni culturali provenienti da
    delitto). – Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei
    casi previsti dagli articoli 518-quater e 518-sexies, impiega in
    attivita’ economiche o finanziarie beni culturali provenienti da
    delitto e’ punito con la reclusione da cinque a tredici anni e con la
    multa da euro 6.000 a euro 30.000.
    Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando
    l’autore del delitto da cui i beni culturali provengono non e’
    imputabile o non e’ punibile ovvero quando manca una condizione di
    procedibilita’ riferita a tale delitto.
    Art. 518-sexies (Riciclaggio di beni culturali). – Fuori dei
    casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni
    culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in
    relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare
    l’identificazione della loro provenienza delittuosa, e’ punito con la
    reclusione da cinque a quattordici anni e con la multa da euro 6.000
    a euro 30.000.
    La pena e’ diminuita se i beni culturali provengono da delitto per
    il quale e’ stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo
    a cinque anni.
    Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando
    l’autore del delitto da cui i beni culturali provengono non e’
    imputabile o non e’ punibile ovvero quando manca una condizione di
    procedibilita’ riferita a tale delitto.
    Art. 518-septies (Autoriciclaggio di beni culturali). – Chiunque,
    avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo,
    impiega, sostituisce, trasferisce, in attivita’ economiche,
    finanziarie, imprenditoriali o speculative, beni culturali
    provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare
    concretamente l’identificazione della loro provenienza delittuosa, e’
    punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da euro
    6.000 a euro 30.000.
    Se i beni culturali provengono dalla commissione di un delitto non
    colposo, punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque
    anni, si applicano la reclusione da due a cinque anni e la multa da
    euro 3.000 a euro 15.000.
    Fuori dei casi di cui ai commi primo e secondo, non sono punibili
    le condotte per cui i beni vengono destinati alla mera utilizzazione
    o al godimento personale.
    Si applica il terzo comma dell’articolo 518-quater.
    Art. 518-octies (Falsificazione in scrittura privata relativa a
    beni culturali). – Chiunque forma, in tutto o in parte, una
    scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge,
    sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni
    culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza, e’
    punito con la reclusione da uno a quattro anni.
    Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma,
    senza aver concorso nella sua formazione o alterazione, e’ punito con
    la reclusione da otto mesi a due anni e otto mesi.
    Art. 518-novies (Violazioni in materia di alienazione di beni
    culturali). – E’ punito con la reclusione da sei mesi a due anni e
    con la multa da euro 2.000 a euro 80.000:
    1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette
    sul mercato beni culturali;
    2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di
    trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della
    proprieta’ o della detenzione di beni culturali;
    3) l’alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che
    effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta
    giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.
    Art. 518-decies (Importazione illecita di beni culturali). –
    Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli
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    articoli 518-quater, 518-quinquies, 518-sexies e 518-septies, importa
    beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di
    ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall’ordinamento
    dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati
    da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione
    del patrimonio culturale di quello Stato, e’ punito con la reclusione
    da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 5.165.
    Art. 518-undecies (Uscita o esportazione illecite di beni
    culturali). – Chiunque trasferisce all’estero beni culturali, cose
    di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico,
    bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di
    specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni
    culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di
    esportazione, e’ punito con la reclusione da due a otto anni e con la
    multa fino a euro 80.000.
    La pena prevista al primo comma si applica altresi’ nei confronti
    di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza
    del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico,
    archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o
    archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di
    tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano
    state autorizzate l’uscita o l’esportazione temporanee, nonche’ nei
    confronti di chiunque rende dichiarazioni mendaci al fine di
    comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge,
    la non assoggettabilita’ di cose di interesse culturale ad
    autorizzazione all’uscita dal territorio nazionale.
    Art. 518-duodecies (Distruzione, dispersione, deterioramento,
    deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o
    paesaggistici). – Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in
    tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o
    paesaggistici propri o altrui e’ punito con la reclusione da due a
    cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.
    Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta
    beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni
    culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o
    artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o
    integrita’, e’ punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con
    la multa da euro 1.500 a euro 10.000.
    La sospensione condizionale della pena e’ subordinata al ripristino
    dello stato dei luoghi o all’eliminazione delle conseguenze dannose o
    pericolose del reato ovvero alla prestazione di attivita’ non
    retribuita a favore della collettivita’ per un tempo determinato,
    comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le
    modalita’ indicate dal giudice nella sentenza di condanna.
    Art. 518-terdecies (Devastazione e saccheggio di beni culturali e
    paesaggistici). – Chiunque, fuori dei casi previsti dall’articolo
    285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto
    beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura
    e’ punito con la reclusione da dieci a sedici anni.
    Art. 518-quaterdecies (Contraffazione di opere d’arte). – E’ punito
    con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 3.000 a
    euro 10.000:
    1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffa’, altera o
    riproduce un’opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto
    di antichita’ o di interesse storico o archeologico;
    2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione,
    alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne
    commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o
    comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari
    contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o
    grafica, di oggetti di antichita’ o di oggetti di interesse storico o
    archeologico;
    3) chiunque, conoscendone la falsita’, autentica opere od oggetti
    indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti;
    4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie,
    pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi
    altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la
    falsita’, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2)
    contraffatti, alterati o riprodotti.
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    E’ sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti,
    alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel primo
    comma, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al
    reato. Delle cose confiscate e’ vietata, senza limiti di tempo, la
    vendita nelle aste dei corpi di reato.
    Art. 518-quinquiesdecies (Casi di non punibilita’). – Le
    disposizioni dell’articolo 518-quaterdecies non si applicano a chi
    riproduce, detiene, pone in vendita o altrimenti diffonde copie di
    opere di pittura, di scultura o di grafica, ovvero copie o imitazioni
    di oggetti di antichita’ o di interesse storico o archeologico,
    dichiarate espressamente non autentiche, mediante annotazione scritta
    sull’opera o sull’oggetto o, quando cio’ non sia possibile per la
    natura o le dimensioni della copia o dell’imitazione, mediante
    dichiarazione rilasciata all’atto dell’esposizione o della vendita.
    Non si applicano del pari ai restauri artistici che non abbiano
    ricostruito in modo determinante l’opera originale.
    Art. 518-sexiesdecies (Circostanze aggravanti). – La pena e’
    aumentata da un terzo alla meta’ quando un reato previsto dal
    presente titolo:
    1) cagiona un danno di rilevante gravita’;
    2) e’ commesso nell’esercizio di un’attivita’ professionale,
    commerciale, bancaria o finanziaria;
    3) e’ commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di
    pubblico servizio, preposto alla conservazione o alla tutela di beni
    culturali mobili o immobili;
    4) e’ commesso nell’ambito dell’associazione per delinquere di
    cui all’articolo 416.
    Se i reati previsti dal presente titolo sono commessi
    nell’esercizio di un’attivita’ professionale o commerciale, si
    applicano la pena accessoria di cui all’articolo 30 e la
    pubblicazione della sentenza penale di condanna ai sensi
    dell’articolo 36.
    Art. 518-septiesdecies (Circostanze attenuanti). – La pena e’
    diminuita di un terzo quando un reato previsto dal presente titolo
    cagioni un danno di speciale tenuita’ ovvero comporti un lucro di
    speciale tenuita’ quando anche l’evento dannoso o pericoloso sia di
    speciale tenuita’.
    La pena e’ diminuita da un terzo a due terzi nei confronti di chi
    abbia consentito l’individuazione dei correi o abbia fatto assicurare
    le prove del reato o si sia efficacemente adoperato per evitare che
    l’attivita’ delittuosa fosse portata a conseguenze ulteriori o abbia
    recuperato o fatto recuperare i beni culturali oggetto del delitto.
    Art. 518-duodevicies (Confisca). – Il giudice dispone in ogni caso
    la confisca delle cose indicate all’articolo 518-undecies, che hanno
    costituito l’oggetto del reato, salvo che queste appartengano a
    persona estranea al reato. In caso di estinzione del reato, il
    giudice procede a norma dell’articolo 666 del codice di procedura
    penale. La confisca ha luogo in conformita’ alle norme della legge
    doganale relative alle cose oggetto di contrabbando.
    Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta
    delle parti, a norma dell’articolo 444 del codice di procedura
    penale, per uno dei delitti previsti dal presente titolo, e’ sempre
    ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a
    commettere il reato e delle cose che ne costituiscono il prodotto, il
    profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persone estranee al
    reato.
    Quando non e’ possibile procedere alla confisca di cui al secondo
    comma, il giudice ordina la confisca del denaro, dei beni o delle
    altre utilita’ delle quali il reo ha la disponibilita’, anche per
    interposta persona, per un valore corrispondente al profitto o al
    prodotto del reato.
    Le navi, le imbarcazioni, i natanti e gli aeromobili, le
    autovetture e i motocicli sequestrati nel corso di operazioni di
    polizia giudiziaria a tutela dei beni culturali sono affidati
    dall’autorita’ giudiziaria in custodia giudiziale agli organi di
    polizia che ne facciano richiesta per l’impiego in attivita’ di
    tutela dei beni medesimi.
    Art. 518-undevicies (Fatto commesso all’estero). – Le disposizioni
    del presente titolo si applicano altresi’ quando il fatto e’ commesso
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    all’estero in danno del patrimonio culturale nazionale»;
    c) dopo l’articolo 707 e’ inserito il seguente:
    «Art. 707-bis (Possesso ingiustificato di strumenti per il
    sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei
    metalli). – E’ punito con l’arresto fino a due anni e con l’ammenda
    da euro 500 a euro 2.000 chi e’ colto in possesso di strumenti per il
    sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei
    metalli, dei quali non giustifichi l’attuale destinazione,
    all’interno di aree e parchi archeologici, di zone di interesse
    archeologico, se delimitate con apposito atto dell’amministrazione
    competente, o di aree nelle quali sono in corso lavori sottoposti
    alle procedure di verifica preventiva dell’interesse archeologico
    secondo quanto previsto dalla legge ».
  • Art. 2
    Modifica all’articolo 9, comma 1, della legge 16 marzo 2006, n. 146,
    in materia di operazioni sotto copertura
  • All’articolo 9, comma 1, della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo
    la lettera b) e’ aggiunta la seguente:
    «b-bis) gli ufficiali di polizia giudiziaria degli organismi
    specializzati nel settore dei beni culturali, nell’attivita’ di
    contrasto dei delitti di cui agli articoli 518-sexies e 518-septies
    del codice penale, i quali nel corso di specifiche operazioni di
    polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova,
    anche per interposta persona, compiono le attivita’ di cui alla
    lettera a)».
  • Art. 3
    Modifica al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di
    responsabilita’ delle persone giuridiche
  • Dopo l’articolo 25-sexiesdecies del decreto legislativo 8 giugno
    2001, n. 231, sono inseriti i seguenti:
    «Art. 25-septiesdecies (Delitti contro il patrimonio
    culturale). – 1. In relazione alla commissione del delitto previsto
    dall’articolo 518-novies del codice penale, si applica all’ente la
    sanzione pecuniaria da cento a quattrocento quote.
  • In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli
    articoli 518-ter, 518-decies e 518-undecies del codice penale, si
    applica all’ente la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento
    quote.
  • In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli
    articoli 518-duodecies e 518-quaterdecies del codice penale, si
    applica all’ente la sanzione pecuniaria da trecento a settecento
    quote.
  • In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli
    articoli 518-bis, 518-quater e 518-octies del codice penale, si
    applica all’ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a novecento
    quote.
  • Nel caso di condanna per i delitti di cui ai commi da 1 a 4, si
    applicano all’ente le sanzioni interdittive previste dall’articolo 9,
    comma 2, per una durata non superiore a due anni.
    Art. 25-duodevicies (Riciclaggio di beni culturali e devastazione
    e saccheggio di beni culturali e paesaggistici). – 1. In relazione
    alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 518-sexies e
    518-terdecies del codice penale, si applica all’ente la sanzione
    pecuniaria da cinquecento a mille quote.
  • Se l’ente o una sua unita’ organizzativa viene stabilmente
    utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la
    commissione dei delitti indicati al comma 1, si applica la sanzione
    dell’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attivita’ ai sensi
    dell’articolo 16, comma 3».
  • Art. 4
    Modifica alla legge 6 dicembre 1991,
    n. 394, in materia di aree protette
    Il comma 3 dell’articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394,
    e’ sostituito dal seguente:
    «3.In caso di violazioni costituenti ipotesi di reati perseguiti
    ai sensi del titolo VIII-bis del libro secondo o dell’articolo
    733-bis del codice penale, il sequestro di quanto adoperato per
    commettere gli illeciti ad essi relativi puo’ essere disposto, in
    caso di flagranza, anche dagli addetti alla sorveglianza dell’area
    protetta, al fine di evitare l’aggravamento o la continuazione del
    reato. Il responsabile e’ obbligato a provvedere alla riduzione in
    pristino dell’area danneggiata, ove possibile, e comunque e’ tenuto
    al risarcimento del danno».
  • Art. 5
    Abrogazioni
  • All’articolo 635, secondo comma, numero 1, del codice penale, le
    parole: «o cose di interesse storico o artistico ovunque siano
    ubicate» sono soppresse.
  • Sono abrogate le seguenti disposizioni:
    a) il secondo periodo del secondo comma dell’articolo 639 del
    codice penale;
    b) gli articoli 170, 173, 174, 176, 177, 178 e 179 del codice dei
    beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
    gennaio 2004, n. 42.
  • Art. 6
    Clausola di invarianza finanziaria
  • Le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione delle
    disposizioni della presente legge con le risorse umane, strumentali e
    finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
    nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  • Art. 7
    Entrata in vigore
  • La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello
    della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
    nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
    italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
    osservare come legge dello Stato.
  • Data a Roma, addi’ 9 marzo 2022
  • MATTARELLA
    Draghi, Presidente del Consiglio
    dei ministri
    Visto, il Guardasigilli: Cartabia
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